Gestione delle segnalazioni effettuate dal whistleblower ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. decreto whistleblowing)
Segnalare violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee (intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione) è espressione di senso civico e trasparenza.
Trasparenza delle pubbliche amministrazioni significa prevenzione della corruzione e impulso alla partecipazione civica. In senso più ampio, è comunicazione volta al rispetto, al sostegno e alla tutela della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.
Segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) tali violazioni, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non è quindi delazione, ma salvaguardia dell’interesse pubblico e individuale, a tutela del pieno esercizio della cittadinanza. Per questo, la legge garantisce la riservatezza della segnalazione (whistleblowing) e dell’identità del segnalante (whistleblower), prevedendo apposite misure di protezione.
La nuova disciplina introdotta con il d.lgs n. 24/2023
In attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”
Il decreto si applica dal 15 luglio 2023 ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.
Eventuali segnalazioni riguardanti condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in merito all’attività svolta dalla Fondazione.
È stata inoltre effettuata la valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 13, comma 6 del decreto.
Chi può segnalare
Possono effettuare una segnalazione, nell’interesse dell’integrità della Fondazione ed in applicazione di quanto previsto dal decreto sopra citato:
A) dipendenti della Fondazione Cresci@mo;
B) lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso la Fondazione Cresci@mo;
C) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Fondazione, quali - ad esempio - il Revisore dei conti;
D) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativi presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Fondazione Crescia@Mo;
E) dipendenti in periodo di prova;
F) persone per le quali il rapporto giuridico con la Fondazione Cresci@mo:
− non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali.
− è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico con la Fondazione Cresci@Mo.
Cosa si può segnalare
La segnalazione deve riguardare informazioni sulle violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali o dell'Unione europea commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse dalla Fondazione, ledendo l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico.
Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo previsto dal decreto.
Si tratta, secondo il citato decreto, di comportamenti, atti od omissioni che consistono in:
illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D. Lgs 24/2023
atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori richiamati.
le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
i fondati sospetti (la nozione di “fondati sospetti” sarà oggetto di interpretazione nelle Linee Guida Anac di prossima adozione)
La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell’integrità della Fondazione Cresci@mo; in particolare:
La segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie.
Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.
La segnalazione non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’Amministrazione ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie senza usufruire della disciplina e delle tutele previste per il whistleblower.
Si applicano le misure di protezione se il segnalante anonimo successivamente si identifica e subisce ritorsioni.
Restano ferme le esclusioni e l’applicazione delle norme previste dall’articolo 1, commi 2 e 3 del citato decreto.
Sono inoltre escluse dalla disciplina del whistleblowing e dalle relative tutele, secondo quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le segnalazioni presentate al superiore gerarchico ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Come fare una segnalazione al RPCT della Fondazione
La segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Fondazione può essere fatta:
1. TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE: Tramite il servizio postale in busta chiusa indirizzata Al RPTC che all’esterno rechi la dicitura “RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING”;
2. CANALE INFORMATICO: Tramite accesso alla piattaforma informatica raggiungibile al link pubblicato nel portale della Fondazione, alla piattaforma https://fondazionecresciamo.wallbreakers.it.